La Corte dei Conti dichiara illegittimi gli sfratti alle Associazioni e riconosce il valore socio-culturale del Terzo Settore

Roma, 19 aprile 2017.  Una vittoria per l’Associazionismo, la Cooperazione sociale e per la cittadinanza intera, questo il senso per Forum Terzo Settore Lazio, OPA (Osservatorio Pubblica Amministrazione), CILD, Coordinamento Periferie Roma, CESV, Coordinamento 9 marzo*, delle prime due sentenze assolutorie della Corte dei Conti nei confronti dei dirigenti di Roma Capitale che si erano rifiutati di mandar via le organizzazioni assegnatarie di beni comunali a canone agevolato per finalità sociali dalle loro sedi.

Si tratta della questione degli sfratti alle associazioni e queste prime due sentenze in particolare riguardano la vicenda giudiziaria di Agorà 80, che gestisce l’omonimo teatro in via della Penitenza 33 a Roma, e di Insieme con Te, che opera attivamente sul tema della salute mentale.

La contestazione del Procuratore Regionale non fa riferimento alla concessione con canone ridotto al 20% del prezzo di mercato, emessa ai sensi di specifiche deliberazioni regolamentari comunali (n.5625/1983, n. 26/1995 e n. 202/1996), bensì alla validità dell’assegnazione che andrebbe intesa entro i limiti del termine di concessione o, comunque, fino al provvedimento definitivo. Alla scadenza l’immobile doveva essere riacquisito e locato, a mezzo gara, a prezzi di mercato. Il danno erariale accertato quindi deriverebbe proprio dal mancato realizzo.

Ma la Corte dei Conti oggi smentisce tale argomentazione, stabilendo che “la particolarità dei locali individuati, destinati, comunque, a usi di pubblica utilità sociali e culturali, non li rendeva utilizzabili e sfruttabili alla stregua di locali da affittare e, quindi, tale peculiarità rafforzava la natura di beni non fruibili sul libero mercato e rientranti tra quelli per i quali era prevista, dai regolamenti comunali 5625/1983, 26/1995 e 202/1996, una utilizzazione a prezzo ridotto e agevolato per finalità sociali e culturali”.

Un riconoscimento esplicito dunque al valore sociale e culturale delle attività svolte dalle associazioni, che rende allo stesso tempo inapplicabile il criterio del prezzo di mercato al bene utilizzato per la loro realizzazione. Secondo l’avvocato Stefano Rossi, legale del Cesv: “Si arriva così ad escludere la sussistenza del danno erariale. Motivazione che, potenzialmente, porterà al rigetto di tutti gli altri procedimenti”.

 

*Il Coordinamento 9 marzo rappresenta molte delle organizzazioni di terzo settore che hanno firmato la richiesta di deferimento del Giudice della Corte dei Conti Patti alla commissione disciplinare, il 9 marzo scorso, per far luce sull’oscura vicenda che ha visto l’associazionismo romano subire ingiuste ed esorbitanti richieste di risarcimento (anche di milioni di euro), da parte di Roma Capitale, sfratti indiscriminati o sgomberi dalle sedi di proprietà del Comune, assegnate per finalità di interesse pubblico.

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